IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista le legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Viste  le  seguenti  proposte  di  modifica dello statuto formulate
dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli  studi  di  Udine:
consiglio  della  facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
del 21 marzo 1990; consiglio della facolta' di medicina  e  chirurgia
del  3  aprile  1990;  consiglio  della  facolta' di ingegneria del 5
aprile  1990;  consiglio  della  facolta'  di  scienze  economiche  e
bancarie  dell'8 maggio 1990; consiglio della facolta' di agraria del
9 maggio 1990; consiglio  della  facolta'  di  lingue  e  letterature
straniere  del  9  maggio 1990; consiglio della facolta' di lettere e
filosofia del 26 giugno 1990; senato accademico del 26  giugno  1990,
del   18   luglio   1990  e  del  28  settembre  1990;  consiglio  di
amministrazione del 5 luglio  1990  del  26  luglio  1990  e  del  28
settembre 1990;
  Visti  i  pareri  favorevoli  del Consiglio universitario nazionale
espressi  in  data  13  dicembre  1990  (per  la  modifica   relativa
all'istituzione della scuola di specializzazione in ematologia) e del
18  gennaio 1991 (per la modifica relativa all'inserimento in statuto
della normativa generale relativa alle scuole di  specializzazione  e
all'istituzione della scuola di specializzazione in acquacoltura);
  Viste  le  note  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica prot. n. 259 del 15 febbraio 1991  e  prot.
n. 693 del 1› marzo 1991;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Udine, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Dopo l'art. 57 relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia,
vengono  inseriti  il  "Titolo  IX"  (Scuole di specializzazione), il
"Capo  I"   (Normativa   generale),   il   "Capo   II"   (Scuola   di
specializzazione   in  acquacoltura)  e  il  "Capo  III"  (Scuola  di
specializzazione in ematologia) ed i seguenti nuovi articoli:
                              TITOLO IX
                     SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                               Capo I
                         Normativa generale
  Art.  58. - Nell'Universita' degli studi di Udine sono istituite le
scuole di specializzazione indicate nei successivi articoli.
  Art. 59. - I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con
specializzazione del  numero  degli  iscrivibili,  sono  banditi  con
decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.
  I  candidati all'ammissione alle scuole di specializzazione, per le
quali  e'  requisito  indispensabile  il  possesso  dell'abilitazione
professionale,   possono  partecipare  sub  conditione  all'esame  di
ammissione; all'atto  di  regolare  l'iscrizione  debbono  depositare
anche il diploma di abilitazione.
  I  candidati  stranieri  in possesso di un titolo accademico estero
accedono all'esame di ammissione previo il rilascio, da  parte  delle
competenti   autorita'   accademiche,   di   una   dichiarazione   di
corrispondenza del predetto titolo a quello italiano richiesto  dagli
statuti  specifici; tale dichiarazione, emessa caso per caso, e' resa
ai soli fini dell'iscrizione alle scuole.
  L'eventuale differenza fra il totale degli iscrivibili previsto per
ciascuna scuola ed il corrispondente numero di  posti  effettivamente
banditi   potra'  essere  destinata  a  concorrenti  di  cittadinanza
straniera, limitatamente alle scuole per le  quali  non  e'  prevista
l'esistenza di un albo professionale.
  Il   numero   complessivo   degli  specializzandi  di  cittadinanza
straniera non potra' essere comunque superiore al venti per cento  di
quelli di cittadinanza italiana.
  Ulteriori limitazioni e condizioni di ammissione per specializzandi
stranieri  possono essere incluse negli statuti specifici e riportate
nel bando del concorso di ammissione.
  Art. 60. - Il  concorso  di  ammissione,  secondo  quanto  previsto
dall'art.  13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982
e' per esami e titoli.
  L'esame consiste:
    a) in una prova scritta intesa ad accertare la  cultura  generale
dell'area di specializzazione;
    b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche,
integrata, se del caso, da una prova pratica.
  Il  bando  di  concorso  di ammissione a ciascuna scuola indichera'
eventuali  modalita'  diverse,  come  le  prove  mediante  domande  a
risposte multiple, ed i programmi di esame.
  Il  candidato  dovra'  dare  prova  di buona conoscenza strumentale
della lingua o delle lingue straniere  secondo  quanto  indicato  nel
bando.
  La  valutazione  dei  titoli  integrera'  il  punteggio, conseguito
nell'esame di cui ai commi precedenti, in  misura  non  superiore  al
trenta per cento dello stesso.
  Costituiscono titolo:
    a)   la   tesi   di   laurea,  nella  disciplina  attinente  alla
specializzazione;
    b) il voto di laurea;
    c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di  laurea
nelle   materie  concernenti  la  specializzazione  ed  indicate  nel
Manifesto annuale delle scuole di specializzazione;
    d) le pubblicazioni scientifiche nelle predette materie.
  Ai  fini  della valutazione dei predetti titoli e dell'attribuzione
del relativo punteggio si osservano i criteri di  ripartizione  ed  i
limiti  massimi  stabiliti  nel  decreto  del Ministro della pubblica
istruzione 16 settembre 1982 emanato ai sensi  dell'art.  13,  quinto
comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 162/82 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
  Art. 61. - La commissione per l'esame di ammissione  e'  costituita
da  cinque  professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati  che  preveda,  a
carico  di  questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la
scuola, la commissione puo' essere integrata da un docente o  cultore
di  materie  attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola
nell'ambito di una terna designata dagli enti erogatori.
  Art. 62. - La commissione giudicatrice  dell'esame  finale  per  il
conseguimento  del  diploma  di  specialista  e'  composta  da cinque
professori di ruolo  della  scuola,  designati  dal  consiglio  della
scuola.
  Il  numero dei componenti la commissione di cui al precedente comma
puo' essere aumentato di non piu'  di  due  unita'  quando  cio'  sia
previsto dalla normativa specifica di ciascuna scuola.
  Art.  63.  -  L'importo  delle  tasse  e  soprattasse  dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge; i contributi sono stabiliti anno per  anno  dal  consiglio  di
amministrazione dell'Universita'.
  Art.  64.  -  Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio
della scuola.
  Art. 65. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola.  E'  un
professore  di  ruolo  che  insegni  nella  scuola, di norma di prima
fascia. In caso di  motivato  impedimento  dei  professori  di  prima
fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto,  con  voto  segreto, dal consiglio della
scuola;  convoca  il  consiglio  della  scuola  e  lo  presiede;  ha,
nell'ambito  della  conduzione  della scuola, le funzioni proprie dei
presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il direttore promuove, attraverso il consiglio  di  amministrazione
ed  il  rettore,  la  stipula  delle  convenzioni  per lo svolgimento
dell'attivita' di formazione.
  Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si  applicano
le   norme   dettate   per   gli   istituti   dal   regolamento   per
l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel manifesto annuale degli studi  viene  indicata  la  sede  della
direzione della scuola.
  Art. 66. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti
della  scuola  compresi  gli  eventuali docenti a contratto, e da una
rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto  previsto
dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.
  Art.  67.  -  Il  consiglio  della  scuola  ne  conduce, coordina e
programma le attivita'  con  i  consigli  dei  dipartimenti  e  delle
facolta'   interessati,   inclusi   la   designazione   dei  docenti,
l'affidamento  degli  insegnamenti  e  le   eventuali   proposte   di
contratti.
  In  prima  istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio
della scuola vengono  designati  in  rapporto  agli  insegnamenti  da
attivare   con   apposita   delibera,  dei  consigli  delle  facolta'
interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.
  Art. 68. - Lo specializzando e' tenuto a seguire tutte  le  lezioni
ed  a partecipare a tutte le attivita' pratiche ed alle esercitazioni
previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto  degli  studi  nel
quadro delle norme indicate nei successivi articoli.
  La  frequenza  della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
Modalita'  di  accertamento  della  frequenza  sono  determinate  dal
consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi,
ovvero attraverso altre idonee forme.
  Art. 69. - Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve super-
are  un  esame  teorico-pratico  sulle attivita' di formazione svolte
nell'anno, valutato da  una  commissione,  appositamente  nominata  e
presieduta  dal direttore della scuola e costituita dai docenti della
scuola delle discipline interessate dal programma di  formazione  dei
candidati.
  Coloro  che  non  superano  l'esame  non  possono essere ammessi al
successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.
  E' ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.
  Art. 70. - Il calendario dei corsi  di  studio  e  delle  attivita'
pratiche e' stabilito, anno per anno, dal consiglio della scuola, nel
monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.
  I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli
di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.
  Art.  71.  -  Il  corso si conclude con un esame finale consistente
nella discussione  di  una  dissertazione  scritta  che  dimostri  la
preparazione  scientifica  e  le  capacita'  operative collegate alla
specifica professionalita'.
  Art. 72. - Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base
a convenzioni con  altre  universita',  per  i  docenti  che  debbano
esplicare  le previste attivita' didattiche in sede diversa da quella
ordinaria di servizio, e  che  abbiano  incluso  tali  attivita'  nel
proprio   piano   didattico   annuale  approvato  dalla  facolta'  di
appartenenza, e' prevista la corresponsione di un rimborso spese rel-
ative al trasporto e all'eventuale pernottamento.
                               Capo II
             Scuola di specializzazione in acquacoltura
  Art. 73. - E' istituita presso l'Universita' degli studi  di  Udine
la scuola di specializzazione in acquacoltura.
  La   scuola   ha  lo  scopo  di  formare  competenze  professionali
specifiche nel  campo  delle  problematiche  tecniche  ed  economiche
inerenti le produzioni ittiche in acque dolci, salmastre e marine.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in acquacoltura.
  Art.  74.  -  La  scuola  ha la durata di due anni. Ciascun anno di
corso prevede almeno trecento ore di  insegnamento  e  cento  ore  di
attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
quindici  per  ciascun  anno  di  corso  per  un  totale  di   trenta
specializzandi.
  Art.  75.  -  Al  funzionamento della scuola e all'attuazione delle
attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola  provvede
la facolta' di agraria.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 76. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione  alla
scuola  i  laureati  dei corsi di laurea in scienze agrarie, medicina
veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali.
  Sono altresi' ammessi al  concorso  per  l'ammissione  alla  scuola
coloro  che  siano in possesso del titolo di studio conseguito presso
universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art.  332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 77. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   1) anatomia e fisiologia delle specie ittiche;
   2) idrobiologia ai fini ittici;
   3) impiantistica ittica e idronomia ittica;
   4) nutrizione delle specie ittiche;
   5) igiene e profilassi degli allevamenti ittici;
   6) tecnologia di riproduzione delle specie ittiche.
  2› Anno:
   1) ittiocoltura intensiva;
   2) vallicoltura;
   3) molluschicoltura e crostaceicoltura;
   4) patologia delle specie ittiche allevate;
   5) alimentazione delle specie ittiche;
   6) economia della produzione ittica.
  Art.  78.  - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi
dovranno  concordare  con  il  consiglio  della  scuola   l'attivita'
sperimentale  di  laboratorio  che  sara' svolta sotto la guida di un
relatore nominato dal consiglio della scuola.
  Ai fini della frequenza alle lezioni  teoriche  ed  alle  attivita'
pratiche  il  consiglio  della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base  di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente   alla
specializzazione,  svolta all'estero in laboratori universitari o ex-
tra universitari.
  Art. 79. - L'Universita', su proposta del consiglio  della  scuola,
stabilisce  convenzioni  con enti pubblici o privati con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra  universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162.
                              Capo III
              Scuola di specializzazione in ematologia
  Art.  80.  - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Udine
la scuola di specializzazione in ematologia.
  La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali  rela-
tive  alla  patologia ematologica, alla terapia delle emolinfopatie e
delle malattie emorragiche  e  trombotiche  con  inclusa  la  terapia
trasfusionale.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.
  Art. 81. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado  di  accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre
per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.
  Art. 82. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche  programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina e
chirurgia, mediante strutture e personale afferenti alla cattedra  di
ematologia  dell'istituto  di  scienze mediche dell'Universita' degli
studi di Udine e con la collaborazione di altri istituti e  strutture
dipartimentali della facolta' stessa.
  Art.  83.  -  Sono  ammessi  alle prove di ammissione i laureati in
medicina e chirurgia.
  Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso  del  diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  84.  -  La  scuola  comprende  cinque  aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) fisiopatologia generale;
    b) morfologia normale e patologica;
    c) diagnostica di laboratorio;
    d) diagnostica strumentale;
    e) clinica.
  Art. 85. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna  area  didattica  e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Area di fisiopatologia generale:
   biologia   delle   cellule   staminali   ematiche  e  del  sistema
monocitomacrofagico;
   fisiopatologia generale del plasma;
   genetica molecolare;
   differenziazione cellulare;
   immunita' naturale, umorale e cellulare.
   b) Area di morfologia normale e patologica:
   morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;
   istopatologia e isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;
   morfologia  e  immunoistochimica  ultrastrutturale  degli   organi
emolinfopoietici.
   c) Area di diagnostica di laboratorio:
   principi e metodiche biochimico-cliniche;
   principi e metodiche radio-immunologiche;
   principi e metodiche immunologiche;
   principi e metodiche per lo studio dell'emostasi;
   marcatori gruppo ematici;
   marcatori gruppo-ematici nelle indagini medico-legali;
   principi e metodiche emoreologiche.
   d) Area di diagnostica strumentale:
   radiologia;
   ultrasuonografia;
   tomografia assiale computerizzata;
   medicina nucleare;
   endoscopia.
   e) Area clinica:
   fisiopatologia     clinica     e     inquadramento     nosografico
dell'eritropoiesi,     granulocitopoiesi,      linfocitopoiesi      e
piastrinopoiesi;
   fisiopatologia, clinica e inquadramento nosografico delle malattie
emorragiche e trombotiche;
   clinica e terapia dei disordini dell'emostasi;
   clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;
   clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;
   clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite;
   profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;
   profilassi   e   terapia  delle  malattie  trasmesse  con  terapia
trasfusionale;
   trapianto di midollo osseo autologo e allogenico;
   aspetti della raccolta del sangue e del frazionamento  del  sangue
umano;
   terapia trasfusionale;
   emaferesi produttiva e terapeutica;
   principi di chemioterapia antiblastica;
   principi di radioterapia.
  Art.  86. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  un'attivita'  didattica  teorico-pratica  comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
un'attivita'  didattica  elettiva,   prevalentemente   di   carattere
tecnico-applicativo,    di   ulteriori   quattrocento   ore   rivolte
all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei  settori
formativo-professionali (monte ore elettivo) (emolinfopatie, malattie
emorragiche  e trombotiche, immunoematologia e terapia trasfusionale,
laboratorio e patologia clinica in ematologia).  La  frequenza  nelle
diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:
 
 1› Anno:
   Fisiopatologia generale (ore 200):
    biologia delle cellule staminali ematiche e del
    sistema monocitomacrofagico . . . . . . . . . . . . . .    ore 50
    fisiopatologia generale del plasma  . . . . . . . . . .     "  30
    genetica molecolare . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  30
    differenziazione cellulare  . . . . . . . . . . . . . .     "  30
    immunita' naturale, umorale e cellulare . . . . . . . .     "  60
   Morfologia normale e patologica (ore 100):
    morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi  . . . . .     "  40
    istopatologia e isto-immunochimica degli organi
emonolinfopoietici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  30
    morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale
degli organi emolinfopoietici . . . . . . . . . . . . . . .     "  30
   Diagnostica di laboratorio (ore 100):
    principi e metodiche biochimicocliniche . . . . . . . .     "  40
    principi e metodiche radioimmunologiche . . . . . . . .     "  10
    principi e metodiche immunologiche  . . . . . . . . . .     "  20
    principi e metodiche per lo studio delle emostasi . . .     "  30
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
 2› Anno:
   Morfologia normale e patologica (ore 150):
    morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi  . . . . .    ore 70
    istopatologia e isto-immunochimica degli organi
emolinfopoietici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  40
    morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale
degli organi emolinfopoietici . . . . . . . . . . . . . . .     "  40
   Diagnostica di laboratorio (ore 150):
    principi e metodiche biochimicocliniche . . . . . . . .     "  50
    principi e metodiche radio-immunologiche  . . . . . . .     "  10
    principi e metodiche immunologiche  . . . . . . . . . .     "  30
    principi e metodiche per lo studio delle emostasi . . .     "  60
   Diagnostica stumentale (ore 100):
    radiologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  60
    ultrasuonografia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  20
    tomografia assiale computerizzata . . . . . . . . . . .     "  20
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
 3› Anno:
   Morfologia normale e patologica (ore 100):
    morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi  . . . . .    ore 40
    istopatologia e isto-immunochimica degli organi
emolinfopoietici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  30
    morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale
degli organi emolinfopoietici . . . . . . . . . . . . . . .     "  30
   Diagnostica di laboratorio (ore 100):
    marcatori gruppo ematici  . . . . . . . . . . . . . . .     "  60
    marcatori gruppo ematici nelle indagini medico-legali .     "  20
    principi e metodiche emoreologiche  . . . . . . . . . .     "  20
   Clinica (ore 200):
    fisiopatologia, clinica e inquadramento nosografico
dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e
piastrinopoiesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  40
    fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico
delle malattie emorragiche e trombotiche  . . . . . . . . .     "  20
    clinica e terapia dei disordini della emostasi  . . . .     "  20
    clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi . . .     "  40
    clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi . . .     "  40
    principi di chemioterapia antiblastica  . . . . . . . .     "  20
    principi di radioterapia  . . . . . . . . . . . . . . .     "  20
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
 4› Anno:
   Morfologia normale e patologica (ore 50):
    morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi  . . . . .    ore 50
   Diagnostica strumentale (ore 50):
    medicina nucleare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  25
    endoscopia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  25
   Clinica (ore 300):
    clinica e terapia dei disordini dell'emostasi . . . . .     "  20
    clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi . . .     "  50
    clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi . . .     "  50
    clinica e terapia delle immunodeficienze congenite
e acquisite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  20
    profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti
immunodepressi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  20
    profilassi e terapia delle malattie trasmesse con
terapia trasfusionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  20
    trapianto di midollo osseo autologo e allogenico  . . .     "  20
    aspetti della raccolta del sangue e del frazionamento
del sangue umano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  20
    terapia trasfusionale . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  20
    emaferesi produttiva e terapeutica  . . . . . . . . . .     "  20
    principi di chemioterapia antiblastica  . . . . . . . .     "  20
    principi di radioterapia  . . . . . . . . . . . . . . .     "  20
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  Art.  87.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso  e' richiesta la
frequenza, ai fini dell'apprendimento, nei reparti di  degenza  della
sezione    di    ematologia    dell'istituto   di   scienze   mediche
dell'Universita' degli  studi  di  Udine,  nel  day  hospital,  negli
ambulatori,  nei  laboratori  di ematochimica, citochimica, cinetica,
radioisotopi, coagulazione, immunologia, genetica, criopreservazione,
tipizzazione linfocitaria, nel centro  trasfusionale  e  servizio  di
immunoematologia  e nella sala settoria, per eventuali necroscopie di
pazienti emopatici. Per tali materie, come pure per altri  laboratori
specialistici,  la  frequenza  avra'  luogo  presso  gli  istituti  o
dipartimenti cui afferiscono i docenti delle  rispettive  materie,  i
quali fanno parte del corpo insegnante della scuola.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
scientifica. Il consiglio  della  scuola  ripartira'  annualmente  il
monte ore elettivo.
  Per  le  attivita'  di tirocinio pratico, potra' essere considerata
equipollente, per non piu' di 2/3 del periodo  minimo,  la  frequenza
presso   altri   istituti   ematologicamente   qualificati,   purche'
autorizzata dalla direzione della scuola.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Udine, 8 maggio 1991
                                                           Il rettore