IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista le legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Viste le seguenti proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine: consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 21 marzo 1990; consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 3 aprile 1990; consiglio della facolta' di ingegneria del 5 aprile 1990; consiglio della facolta' di scienze economiche e bancarie dell'8 maggio 1990; consiglio della facolta' di agraria del 9 maggio 1990; consiglio della facolta' di lingue e letterature straniere del 9 maggio 1990; consiglio della facolta' di lettere e filosofia del 26 giugno 1990; senato accademico del 26 giugno 1990, del 18 luglio 1990 e del 28 settembre 1990; consiglio di amministrazione del 5 luglio 1990 del 26 luglio 1990 e del 28 settembre 1990; Visti i pareri favorevoli del Consiglio universitario nazionale espressi in data 13 dicembre 1990 (per la modifica relativa all'istituzione della scuola di specializzazione in ematologia) e del 18 gennaio 1991 (per la modifica relativa all'inserimento in statuto della normativa generale relativa alle scuole di specializzazione e all'istituzione della scuola di specializzazione in acquacoltura); Viste le note del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 259 del 15 febbraio 1991 e prot. n. 693 del 1 marzo 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Dopo l'art. 57 relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, vengono inseriti il "Titolo IX" (Scuole di specializzazione), il "Capo I" (Normativa generale), il "Capo II" (Scuola di specializzazione in acquacoltura) e il "Capo III" (Scuola di specializzazione in ematologia) ed i seguenti nuovi articoli: TITOLO IX SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Capo I Normativa generale Art. 58. - Nell'Universita' degli studi di Udine sono istituite le scuole di specializzazione indicate nei successivi articoli. Art. 59. - I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specializzazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico. I candidati all'ammissione alle scuole di specializzazione, per le quali e' requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare sub conditione all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione. I candidati stranieri in possesso di un titolo accademico estero accedono all'esame di ammissione previo il rilascio, da parte delle competenti autorita' accademiche, di una dichiarazione di corrispondenza del predetto titolo a quello italiano richiesto dagli statuti specifici; tale dichiarazione, emessa caso per caso, e' resa ai soli fini dell'iscrizione alle scuole. L'eventuale differenza fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi potra' essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non e' prevista l'esistenza di un albo professionale. Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potra' essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana. Ulteriori limitazioni e condizioni di ammissione per specializzandi stranieri possono essere incluse negli statuti specifici e riportate nel bando del concorso di ammissione. Art. 60. - Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e' per esami e titoli. L'esame consiste: a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione; b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrata, se del caso, da una prova pratica. Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indichera' eventuali modalita' diverse, come le prove mediante domande a risposte multiple, ed i programmi di esame. Il candidato dovra' dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando. La valutazione dei titoli integrera' il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al trenta per cento dello stesso. Costituiscono titolo: a) la tesi di laurea, nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione ed indicate nel Manifesto annuale delle scuole di specializzazione; d) le pubblicazioni scientifiche nelle predette materie. Ai fini della valutazione dei predetti titoli e dell'attribuzione del relativo punteggio si osservano i criteri di ripartizione ed i limiti massimi stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 16 settembre 1982 emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982. Art. 61. - La commissione per l'esame di ammissione e' costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione puo' essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola nell'ambito di una terna designata dagli enti erogatori. Art. 62. - La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista e' composta da cinque professori di ruolo della scuola, designati dal consiglio della scuola. Il numero dei componenti la commissione di cui al precedente comma puo' essere aumentato di non piu' di due unita' quando cio' sia previsto dalla normativa specifica di ciascuna scuola. Art. 63. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 64. - Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola. Art. 65. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia. Il direttore e' eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, la stipula delle convenzioni per lo svolgimento dell'attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 66. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. Art. 67. - Il consiglio della scuola ne conduce, coordina e programma le attivita' con i consigli dei dipartimenti e delle facolta' interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera, dei consigli delle facolta' interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Art. 68. - Lo specializzando e' tenuto a seguire tutte le lezioni ed a partecipare a tutte le attivita' pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme indicate nei successivi articoli. La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalita' di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme. Art. 69. - Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve super- are un esame teorico-pratico sulle attivita' di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati. Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno. E' ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta. Art. 70. - Il calendario dei corsi di studio e delle attivita' pratiche e' stabilito, anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola. I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti. Art. 71. - Il corso si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative collegate alla specifica professionalita'. Art. 72. - Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre universita', per i docenti che debbano esplicare le previste attivita' didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attivita' nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facolta' di appartenenza, e' prevista la corresponsione di un rimborso spese rel- ative al trasporto e all'eventuale pernottamento. Capo II Scuola di specializzazione in acquacoltura Art. 73. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Udine la scuola di specializzazione in acquacoltura. La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel campo delle problematiche tecniche ed economiche inerenti le produzioni ittiche in acque dolci, salmastre e marine. La scuola rilascia il titolo di specialista in acquacoltura. Art. 74. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno trecento ore di insegnamento e cento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi. Art. 75. - Al funzionamento della scuola e all'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di agraria. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 76. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 77. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: 1) anatomia e fisiologia delle specie ittiche; 2) idrobiologia ai fini ittici; 3) impiantistica ittica e idronomia ittica; 4) nutrizione delle specie ittiche; 5) igiene e profilassi degli allevamenti ittici; 6) tecnologia di riproduzione delle specie ittiche. 2 Anno: 1) ittiocoltura intensiva; 2) vallicoltura; 3) molluschicoltura e crostaceicoltura; 4) patologia delle specie ittiche allevate; 5) alimentazione delle specie ittiche; 6) economia della produzione ittica. Art. 78. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o ex- tra universitari. Art. 79. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Capo III Scuola di specializzazione in ematologia Art. 80. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Udine la scuola di specializzazione in ematologia. La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali rela- tive alla patologia ematologica, alla terapia delle emolinfopatie e delle malattie emorragiche e trombotiche con inclusa la terapia trasfusionale. La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia. Art. 81. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi. Art. 82. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia, mediante strutture e personale afferenti alla cattedra di ematologia dell'istituto di scienze mediche dell'Universita' degli studi di Udine e con la collaborazione di altri istituti e strutture dipartimentali della facolta' stessa. Art. 83. - Sono ammessi alle prove di ammissione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 84. - La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) fisiopatologia generale; b) morfologia normale e patologica; c) diagnostica di laboratorio; d) diagnostica strumentale; e) clinica. Art. 85. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Area di fisiopatologia generale: biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico; fisiopatologia generale del plasma; genetica molecolare; differenziazione cellulare; immunita' naturale, umorale e cellulare. b) Area di morfologia normale e patologica: morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi; istopatologia e isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici; morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici. c) Area di diagnostica di laboratorio: principi e metodiche biochimico-cliniche; principi e metodiche radio-immunologiche; principi e metodiche immunologiche; principi e metodiche per lo studio dell'emostasi; marcatori gruppo ematici; marcatori gruppo-ematici nelle indagini medico-legali; principi e metodiche emoreologiche. d) Area di diagnostica strumentale: radiologia; ultrasuonografia; tomografia assiale computerizzata; medicina nucleare; endoscopia. e) Area clinica: fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi; fisiopatologia, clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche; clinica e terapia dei disordini dell'emostasi; clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi; clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi; clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite; profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi; profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale; trapianto di midollo osseo autologo e allogenico; aspetti della raccolta del sangue e del frazionamento del sangue umano; terapia trasfusionale; emaferesi produttiva e terapeutica; principi di chemioterapia antiblastica; principi di radioterapia. Art. 86. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in un'attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore rivolte all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo) (emolinfopatie, malattie emorragiche e trombotiche, immunoematologia e terapia trasfusionale, laboratorio e patologia clinica in ematologia). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Fisiopatologia generale (ore 200): biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico . . . . . . . . . . . . . . ore 50 fisiopatologia generale del plasma . . . . . . . . . . " 30 genetica molecolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 differenziazione cellulare . . . . . . . . . . . . . . " 30 immunita' naturale, umorale e cellulare . . . . . . . . " 60 Morfologia normale e patologica (ore 100): morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . . . " 40 istopatologia e isto-immunochimica degli organi emonolinfopoietici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici . . . . . . . . . . . . . . . " 30 Diagnostica di laboratorio (ore 100): principi e metodiche biochimicocliniche . . . . . . . . " 40 principi e metodiche radioimmunologiche . . . . . . . . " 10 principi e metodiche immunologiche . . . . . . . . . . " 20 principi e metodiche per lo studio delle emostasi . . . " 30 Monte ore elettivo: ore 400. 2 Anno: Morfologia normale e patologica (ore 150): morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . . . ore 70 istopatologia e isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40 morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici . . . . . . . . . . . . . . . " 40 Diagnostica di laboratorio (ore 150): principi e metodiche biochimicocliniche . . . . . . . . " 50 principi e metodiche radio-immunologiche . . . . . . . " 10 principi e metodiche immunologiche . . . . . . . . . . " 30 principi e metodiche per lo studio delle emostasi . . . " 60 Diagnostica stumentale (ore 100): radiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 60 ultrasuonografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 tomografia assiale computerizzata . . . . . . . . . . . " 20 Monte ore elettivo: ore 400. 3 Anno: Morfologia normale e patologica (ore 100): morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . . . ore 40 istopatologia e isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici . . . . . . . . . . . . . . . " 30 Diagnostica di laboratorio (ore 100): marcatori gruppo ematici . . . . . . . . . . . . . . . " 60 marcatori gruppo ematici nelle indagini medico-legali . " 20 principi e metodiche emoreologiche . . . . . . . . . . " 20 Clinica (ore 200): fisiopatologia, clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40 fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche . . . . . . . . . " 20 clinica e terapia dei disordini della emostasi . . . . " 20 clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi . . . " 40 clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi . . . " 40 principi di chemioterapia antiblastica . . . . . . . . " 20 principi di radioterapia . . . . . . . . . . . . . . . " 20 Monte ore elettivo: ore 400. 4 Anno: Morfologia normale e patologica (ore 50): morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . . . ore 50 Diagnostica strumentale (ore 50): medicina nucleare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25 endoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25 Clinica (ore 300): clinica e terapia dei disordini dell'emostasi . . . . . " 20 clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi . . . " 50 clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi . . . " 50 clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 trapianto di midollo osseo autologo e allogenico . . . " 20 aspetti della raccolta del sangue e del frazionamento del sangue umano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 terapia trasfusionale . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 emaferesi produttiva e terapeutica . . . . . . . . . . " 20 principi di chemioterapia antiblastica . . . . . . . . " 20 principi di radioterapia . . . . . . . . . . . . . . . " 20 Monte ore elettivo: ore 400. Art. 87. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza, ai fini dell'apprendimento, nei reparti di degenza della sezione di ematologia dell'istituto di scienze mediche dell'Universita' degli studi di Udine, nel day hospital, negli ambulatori, nei laboratori di ematochimica, citochimica, cinetica, radioisotopi, coagulazione, immunologia, genetica, criopreservazione, tipizzazione linfocitaria, nel centro trasfusionale e servizio di immunoematologia e nella sala settoria, per eventuali necroscopie di pazienti emopatici. Per tali materie, come pure per altri laboratori specialistici, la frequenza avra' luogo presso gli istituti o dipartimenti cui afferiscono i docenti delle rispettive materie, i quali fanno parte del corpo insegnante della scuola. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartira' annualmente il monte ore elettivo. Per le attivita' di tirocinio pratico, potra' essere considerata equipollente, per non piu' di 2/3 del periodo minimo, la frequenza presso altri istituti ematologicamente qualificati, purche' autorizzata dalla direzione della scuola. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 8 maggio 1991 Il rettore